Oltre le sfide onco-ematologiche

Il paziente oncologico e il lavoro:
comporto, invalidità e lavoro
a tempo parziale

Il paziente oncologico e il lavoro: comporto, invalidità e lavoro a tempo parziale

A garanzia di una più efficace tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, l’ordinamento giuridico italiano ha introdotto importanti istituti che, tuttavia, sono ancora poco conosciuti e utilizzati. Questi strumenti sono finalizzati da un lato all’adeguamento del periodo di comporto, cioè il periodo in cui il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del dipendente in malattia, e dall’altro lato all’incentivazione della flessibilità della prestazione lavorativa mediante l’introduzione del diritto del lavoratore allo svolgimento della propria attività a tempo parziale.

Il periodo di comporto

In caso di malattia del lavoratore, il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro del medesimo nei limiti di un periodo stabilito dalla legge
e dai Ccnl. Durante il comporto il datore di lavoro potrà licenziare il dipendente solo se ricorre una giusta causa o per cessazione totale dell’attività di impresa. Alle determinazioni della contrattazione collettiva è inoltre demandata la possibilità di estensione del periodo di comporto nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Ciò è particolarmente importante per i lavoratori affetti da malattie oncologiche.

Alla contrattazione collettiva è inoltre demandata la facoltà di prevedere il diritto in capo al lavoratore di richiedere al datore di lavoro il godimento di un periodo di aspettativa non retribuita. Tale periodo è previsto al fine di garantire una maggiore tutela del lavoratore, limitando
il rischio di un licenziamento per superamento del periodo di comporto. Durante il periodo di aspettativa non retribuita il rapporto di lavoro
si considererà sospeso e potrà dunque essere riattivato al termine del periodo.

Invalidità e stato di handicap grave

Il legislatore prevede un’ulteriore possibilità di astensione dall’attività lavorativa per il lavoratore affetto da tumore quando gli sia riconosciuta una situazione di invalidità. Accanto al riconoscimento dell’invalidità civile, di cui abbiamo già parlato, può essere riconosciuto lo stato
di handicap in situazione di gravità. I lavoratori mutilati e invalidi civili a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno di un congedo finalizzato all’esecuzione delle cure per un periodo non superiore
a trenta giorni annui, fruibili anche in modo frazionato. Il congedo è accordato dal datore di lavoro su domanda del dipendente interessato, corredata dalla richiesta del medico. Il congedo per cure dà diritto a un’indennità calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, ed è totalmente a carico del datore di lavoro.

Diversa è l’ipotesi in cui al lavoratore venga riconosciuto da una commissione medica lo stato di handicap: in questo caso il dipendente deve poter fruire di due ore al giorno o tre giorni al mese di permesso retribuito. Il medesimo diritto è inoltre concesso anche a un familiare
del malato, al quale è assicurata la possibilità di assisterlo nelle cure.

Lavoro a tempo parziale

Al fine di facilitare l’organizzazione del rapporto di lavoro in modo flessibile ed efficace per il contemperamento delle esigenze del lavoratore
o della lavoratrice e del datore di lavoro, la legge prevede che i lavoratori dipendenti affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa abbiano diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in lavoro a tempo parziale.

L’esercizio di questo diritto non può essere negato dal datore di lavoro per esigenze aziendali. Al datore di lavoro resta la facoltà di quantificare
la riduzione, nonché di scegliere tra il part-time orizzontale o verticale, ma dovrà sempre tenere conto delle esigenze del lavoratore. Su richiesta del lavoratore, inoltre, il datore di lavoro potrà accordare al medesimo lo svolgimento dell’attività in modalità smartworking o in telelavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà poi essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

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