L’indennità di frequenza
La finalità dell’indennità di frequenza è quella di fornire un sostegno al reddito delle famiglie in cui vi siano minori disabili, per l’educazione scolastica e i trattamenti terapeutici dei medesimi. Per ottenere l’indennità di frequenza il disabile deve avere un’età inferiore ai 18 anni e deve avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età.
Per i cittadini stranieri comunitari occorre l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, mentre per quelli extracomunitari il permesso di soggiorno di almeno un anno. L’indennità sarà, pertanto, corrisposta solo per i mesi di effettiva frequenza scolastica o terapeutica. Tale comunicazione dovrà essere eseguita mediante consegna di un certificato di frequenza rilasciato da un centro ambulatoriale – nel quale siano specificati i periodi di inizio e fine del trattamento riabilitativo/terapeutico – o di un certificato di frequenza rilasciato dall’istituto scolastico o dai centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale.
L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con l’indennità di accompagnamento in erogazione. Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’Inps attraverso il servizio dedicato. L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza fino a un massimo di 12 mensilità. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge.3